Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo IV - Delle armi

Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività. (1)
I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (2) .
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera (3) .
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere (4) .
Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129 (lire 250.000) (4) (5) .
L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a euro 129 (lire 250.000) (4) (5).

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(1) Comma modificato dall'art. 12, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356 e successivamente dall'art. 15, L 16/3/2006 n. 146.
(2) Comma aggiunto dall'art. 12, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356.
(3) Comma sostituito dall'art. 1, DL 22/11/1956 n. 1274 convertito con modificazioni dalla L 22/12/1956 n. 1452.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, DL 22/11/1956 n. 1274 convertito con modificazioni dalla L 22/12/1956 n. 1452.
(5) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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