Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo IV -
Delle armi
Le licenze di cui agli artt. 28 e31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000) (1).
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(1) Importo modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603 e successivamente dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.