Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo IV -
Delle armi
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.