Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo IV -
Delle armi
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.