Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo III -
Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare
Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.