Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo III - Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare

Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.


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