Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo III -
Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. (1)
La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. (2)
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila. (3)
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(1) Comma modificato dall'art. 1-ter, DL 30/12/2005 n. 272 convertito con modificazioni dalla L 21/2/2006 n. 49.
(2) Comma sostituito dall'art. 1-ter, DL 30/12/2005 n. 272 convertito con modificazioni dalla L 21/2/2006 n. 49.
(3) Comma modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603 dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689 e successivamente dal'art. 1-ter, DL 30/12/2005 n. 272 convertito con modificazioni dalla L 21/2/2006 n. 49.