Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo II -
Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.
Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.