Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo II - Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili

Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.
Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.


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