Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo II -
Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili
Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51 (lire 100.000) (1).
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(1) Importo modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603 e successivamente dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.