Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 30 (lire 60.000) (1) a euro 413 (800.000) (1).

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(1) Importo modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603 e successivamente e successivamente dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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