Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo I -
Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici
Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.