Titolo I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

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1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca dei beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, DLGS 13/7/1994 n. 480.


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