Titolo I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo IV -
Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni
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1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (lire quattrocentomila).
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.
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(1) Articolo modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603, dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689 e successivamente sostituito dall'art. 2, DLGS 13/7/1994 n. 480.