Titolo I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo IV -
Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 516 (lire un milione) (1).
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.
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(1) Comma modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603, dall'art. 113, L 24/11/1991 n. 689 e successivamente sostituito dall'art. 1, DLGS 13/7/1994 n. 480.