Titolo I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo III - Delle autorizzazioni di polizia

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.


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