Titolo I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo II - Della esecuzione dei provvedimenti di polizia

Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal ministro per l'interno.


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