Titolo I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica

(1)
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. (2)
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza. (3)

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(1) Articolo sostituito dall'articolo unico, L 18/2/1963 n. 224.
(2) Comma sostituito dall'art. 10, DPR 30/12/1965 n. 1656 e successivamente dall'art. unico, L 18/2/1963 n. 224 come modificato dall'art. 10, DPR 18/1/2002 n. 54.
(3) Comma aggiunto dall'art. 2, L 15/5/1997 n. 127 come modificato dall'art. 2, L 16/6/1998 n. 191.


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