Titolo I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica
Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al ministro per l'interno.