PARTE SECONDA
LIBRO XI - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO IV - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
Capo II - Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane

Richiesta di misure cautelari all'estero

1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il ministro di grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare.
2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.
2-bis. Il ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 12, L 9/8/1993 n. 328.


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