PARTE SECONDA
LIBRO XI - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO IV - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
Capo II - Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane

Deliberazione della corte di appello

1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.
2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127.
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello stato estero.
4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.


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