PARTE SECONDA
LIBRO XI -
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO IV -
Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
Capo I -
Effetti delle sentenze penali straniere
Sequestro
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo (1).
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(1) Comma sostituito dall'art. 10, L 9/8/1993 n. 328.