PARTE SECONDA
LIBRO XI - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO IV - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere

Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro (1)

1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735 comma 2.

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(1) Articolo inserito dall'art. 9, L 9/8/1993 n. 328.


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