PARTE SECONDA
LIBRO XI - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO IV - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere

Deliberazione della corte di appello

1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.
2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.


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