PARTE SECONDA
LIBRO XI -
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO III -
Rogatorie internazionali
Capo II -
Rogatorie all'estero
Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria
1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni. (1)
1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili. (2)
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis. (2)
2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.
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(1) Comma sostituito dall'art. 13, L 5/10/2001 n. 367.
(2) Comma inserito dall'art. 13, L 5/10/2001 n. 367.