PARTE SECONDA
LIBRO XI - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO III - Rogatorie internazionali
Capo I - Rogatorie dall'estero

Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.


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