PARTE SECONDA
LIBRO XI -
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO III -
Rogatorie internazionali
Capo I -
Rogatorie dall'estero
Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.