PARTE SECONDA
LIBRO XI - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO II - Estradizione
Capo I - Estradizione per l'estero
Sezione II - Misure cautelari

Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.


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