PARTE SECONDA
LIBRO XI - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO II - Estradizione
Capo I - Estradizione per l'estero
Sezione I - Procedimento

Misure di sicurezza applicate all'estradato

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.


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