PARTE SECONDA
LIBRO XI -
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO II -
Estradizione
Capo I -
Estradizione per l'estero
Sezione I -
Procedimento
Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni delcapo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.