PARTE SECONDA
LIBRO XI -
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO II -
Estradizione
Capo I -
Estradizione per l'estero
Sezione I -
Procedimento
Intervento dello stato richiedente
1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.