PARTE SECONDA
LIBRO XI - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
TITOLO II - Estradizione
Capo I - Estradizione per l'estero
Sezione I - Procedimento

Intervento dello stato richiedente

1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.


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