PARTE SECONDA
LIBRO X -
ESECUZIONE
TITOLO III -
Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo II -
Magistratura di sorveglianza
Liberazione condizionale
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.