PARTE SECONDA
LIBRO X - ESECUZIONE
TITOLO III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo II - Magistratura di sorveglianza

Liberazione condizionale

1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.


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