PARTE SECONDA
LIBRO X -
ESECUZIONE
TITOLO III -
Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo I -
Giudice dell'esecuzione
Altre competenze
1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4 (1).
2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
------
(1) Comma sostituito dall'art. 30, DLGS 14/1/1991 n. 12.