PARTE SECONDA
LIBRO X - ESECUZIONE
TITOLO III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo I - Giudice dell'esecuzione

Revoca di altri provvedimenti

1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale. (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L 26/3/2001 n. 128.


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