PARTE SECONDA
LIBRO X - ESECUZIONE
TITOLO III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo I - Giudice dell'esecuzione

Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. (1)
2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale. (2)
3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

-----
(1) Comma modificato dall'art. 4-vicies, DL 30/12/2005 n. 272 convertito con modificazioni dalla L 21/2/2006 n. 49.
(2) Comma inserito dall'art. 5, L 5/12/2005 n. 251.


Indietro

Stampa questa pagina