PARTE SECONDA
LIBRO IX - IMPUGNAZIONI
TITOLO IV - Revisione
Capo III - Sentenza

Giudizio di revisione

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.
2. Si osservano le disposizioni deltitolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.


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