PARTE SECONDA
LIBRO IX -
IMPUGNAZIONI
TITOLO IV -
Revisione
Capo III - Sentenza
Condanne soggette a revisione
1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta (1).
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(1) Comma modificato dall'art. 3, L 12/6/2003 n. 134.