PARTE SECONDA
LIBRO IX -
IMPUGNAZIONI
TITOLO III -
Ricorso per cassazione
Capo III - Sentenza
Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale
1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti.