PARTE SECONDA
LIBRO IX - IMPUGNAZIONI
TITOLO III - Ricorso per cassazione
Capo III - Sentenza

Annullamento con rinvio

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604 comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale, in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini; (1)
d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. (2)

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(1) Lettera modificata dall'art. 205, DLGS 19/2/1998 n. 51.
(2) Lettera sostituita dall'art. 205, DLGS 19/2/1998 n. 51.


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