PARTE SECONDA
LIBRO IX - IMPUGNAZIONI
TITOLO III - Ricorso per cassazione
Capo III - Sentenza

Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 (lire cinquecentomila) a euro 2.065 (lire quattro milioni). Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.


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