PARTE SECONDA
LIBRO IX - IMPUGNAZIONI
TITOLO III - Ricorso per cassazione
Capo I - Disposizioni generali

Ricorso del pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
3. (1)
4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge. (2)

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(1) Comma soppresso dall'art. 204, DLGS 19/2/1998 n. 51.
(2) Comma sostituito dall'art. 204, DLGS 19/2/1998 n. 51.


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