PARTE SECONDA
LIBRO IX -
IMPUGNAZIONI
TITOLO II -
Appello
Dibattimento di appello
1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo (1).
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonchè, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.
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(1) Comma sostituito dall'art. 2, L 19/1/1999 n. 14.