PARTE SECONDA
LIBRO IX - IMPUGNAZIONI
TITOLO I - Disposizioni generali

Notificazione della impugnazione

1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.

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