PARTE SECONDA
LIBRO IX -
IMPUGNAZIONI
TITOLO I -
Disposizioni generali
Notificazione della impugnazione
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.