PARTE SECONDA
LIBRO IX -
IMPUGNAZIONI
TITOLO I -
Disposizioni generali
Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.