PARTE SECONDA
LIBRO IX - IMPUGNAZIONI
TITOLO I - Disposizioni generali

Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.


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