PARTE SECONDA
LIBRO IX -
IMPUGNAZIONI
TITOLO I -
Disposizioni generali
Impugnazione per i soli interessi civili
1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.