PARTE SECONDA
LIBRO VIII - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (1)
TITOLO III - Procedimenti speciali

Procedimento per decreto (2)

1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

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(1) Libro sostituito dall'art. 44, L 16/12/1999 n. 479.
(2) Articolo sostituito dall'art. 44, L 16/12/1999 n. 479.


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