PARTE SECONDA
LIBRO VIII - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (1)
TITOLO III - Procedimenti speciali

Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta (2)

1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio. (3)

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(1) Libro sostituito dall'art. 44, L 16/12/1999 n. 479.
(2) Articolo sostituito dall'art. 44, L 16/12/1999 n. 479.
(3) Comma modificato dall'art. 2-nonies, DL 7/4/2000 n. 82 convertito con modificazioni dall'art. 1, L 5/6/2000 n. 144.


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