PARTE SECONDA
LIBRO VIII - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (1)
TITOLO II - Citazione diretta a giudizio

Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento (2)

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

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(1) Libro sostituito dall'art. 44, L 16/12/1999 n. 479.
(2) Articolo sostituito dall'art. 2, DLGS 22/6/1990 n. 161 e successivamente dall'art. 44, L 16/12/1999 n. 479.


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