PARTE SECONDA
LIBRO VII -
GIUDIZIO
TITOLO III -
Sentenza
Capo II -
Decisione
Sezione III -
Decisione sulle questioni civili
Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.
3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.