PARTE SECONDA
LIBRO VII - GIUDIZIO
TITOLO III - Sentenza
Capo II - Decisione
Sezione III - Decisione sulle questioni civili

Condanna generica ai danni e provvisionale

1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.


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