PARTE SECONDA
LIBRO VII -
GIUDIZIO
TITOLO III -
Sentenza
Capo II -
Decisione
Sezione III -
Decisione sulle questioni civili
Condanna generica ai danni e provvisionale
1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.