PARTE SECONDA
LIBRO VII - GIUDIZIO
TITOLO III - Sentenza
Capo II - Decisione
Sezione II - Sentenza di condanna

Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati di cui la condanna si riferisce.
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.


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