PARTE SECONDA
LIBRO VII - GIUDIZIO
TITOLO III - Sentenza
Capo II - Decisione
Sezione II - Sentenza di condanna

Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.


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