PARTE SECONDA
LIBRO VII -
GIUDIZIO
TITOLO III -
Sentenza
Capo II -
Decisione
Sezione II -
Sentenza di condanna
Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.